Sempre più persone ci chiedono informazioni e ci affidano le traduzioni per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Pensiamo che sia utile fare un breve riepilogo delle cose più importanti. È possibile richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza.
Qui ci occupiamo della richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio.
CITTADINANZA PER CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:
- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge.Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, l’atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE PER LA CITTADINANZA
- certificato di nascita con legalizzazione o apostilla e sua traduzione asseverata eseguita da un CTU del tribunale (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato precedenti penali del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) con legalizzazione o apostilla e sua traduzione asseverata eseguita da un CTU del tribunale;
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”;
- una marca da bollo da 16 euro
- documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).
- Dal 4 dicembre 2018, ai sensi della L. 132/2018, è necessario allegare, pena il rifiuto dell’istanza, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (Livello B-1 o superiore), come da circolare n. 002935 del 29.1.2019.
È possibile ottenere ulteriori informazioni dal sito della Prefettura.
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