Sempre più persone ci chiedono informazioni e ci affidano le traduzioni per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Pensiamo che sia utile fare un breve riepilogo delle cose più importanti. È possibile richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza.
Qui ci occupiamo della richiesta di cittadinanza italiana per residenza.
CITTADINANZA PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- aver prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE PER LA CITTADINANZA
- certificato di nascita con legalizzazione o apostilla e sua traduzione asseverata eseguita da un CTU del tribunale (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato precedenti penali del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) con legalizzazione o apostilla e sua traduzione asseverata eseguita da un CTU del tribunale;
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”;
- una marca da bollo da 16 euro
- documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).
- Dal 4 dicembre 2018, ai sensi della L. 132/2018, è necessario allegare, pena il rifiuto dell’istanza, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (Livello B-1 o superiore), come da circolare n. 002935 del 29.1.2019.
È possibile ottenere ulteriori informazioni dal sito della Prefettura.
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